In assenza di agevolazioni legali applicabili, laddove risulti che gli schemi contrattuali relativi alle linee di credito concesso al cliente non prevedano specifiche clausole di rinegoziazione, deve concludersi nel senso che il consolidamento dell’esposizione debitoria comporta una valutazione di “merito creditizio” di competenza esclusiva del soggetto erogante, cui l’Arbitro Bancario Finanziario non può sostituirsi.
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