Posto che nel servizio di home banking l’uso dei codici di accesso e della password dispositiva consente, rispettivamente, l’identificazione del titolare e l’autorizzazione dei pagamenti da lui disposti, sicché i bonifici (anche se fraudolenti, e però) eseguiti previa corretta digitazione di tali codici appaiono giuridicamente riconducibili al titolare del servizio, è altrettanto vero che gli stessi bonifici sarebbero potuti essere impediti dagli appositi servizi telefonici di avviso dell’operazione in corso. In una simile ipotesi, quindi, deve quindi ritenersi che il danno lamentato dal cliente sia stato determinato esclusivamente dal mancato uso dell’ordinaria diligenza da parte sua, il quale, appunto, ha rifiutato l’offerta di un servizio che avrebbe specificamente consentito, da un lato, di prevenire che la complessiva operazione di addebito – se non anche, come altamente probabile, del tutto evitata – fosse (almeno) portata alle conseguenze ulteriori e, dall’altro, contribuito a definire il carattere fraudolento altresì della frazione (eventualmente) già realizzatasi, consentendo il tempestivo accertamento delle condizioni per la eventuale condictio indebiti e la corrispondente elisione del danno.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12