Laddove il contratto di conto corrente prevedeva espressamente che “L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al correntista, con pieno effetto, all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura di conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto”, deve ritenersi non censurabile il comportamento dell’intermediario che abbia regolarmente provveduto all’invio degli estratti conto presso il domicilio all’epoca fornito dai clienti, il quali, a fronte del mutamento del loro domicilio, non sono stati in grado di avere puntuale cognizione della evoluzione del fido, la quale ha portato alla segnalazione dei propri nominativi in CRIF.
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