Nel caso il contratto di finanziamento per ottenere un prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento sullo stipendio sia assimilabile, al fine del calcolo del tasso soglia, ai prestiti per le cessioni del quinto dello stipendio, deve ritenersi corretto il comportamento della banca che abbia calcolato il TEG applicato al finanziamento alla data di accensione del prestito, non tenendo conto delle spese assicurative, in quanto certificate da apposita polizza. Sul punto rilevano le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, le quali assimilano la delegazione di pagamento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione quando: a) prevedono l’ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore; b) hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni; c) hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute; d) sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell’azienda; d) sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).
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