Deve ritenersi infondata la domanda con cui il mutuatario, avvalendosi della mancanza di una condizione che sapeva non esistere, chieda di dichiarare la responsabilità dell’intermediario per omesso o carente svolgimento dell’attività istruttoria (nel caso di specie, il finanziamento contro cessione del quinto del trattamento pensionistico, pur non condizionato dalla normativa in materia al preventivo benestare dell’ente previdenziale, lo era dalle disposizioni contrattuali. Tali norme contrattuali erano evidentemente poste nel solo interesse del mutuante. Del difetto di tale condizione era perfettamente a conoscenza il mutuatario, il quale aveva stipulato un precedente contratto di finanziamento con altra società per il tramite dello stesso mediatore).
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