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Giurisprudenza

Sulla liceità del contratto di stock lending

24 Febbraio 2022

Cassazione Civile, Sez. V, 18 febbraio 2022, n. 5499 – Pres. Cirillo, Rel. Giudicepietro

Di cosa si parla in questo articolo

Il contratto di stock lending (cioè prestito di titoli) non è necessariamente un contratto elusivo, in frode alla legge o nullo per assenza di causa, in quanto, nella normalità delle ipotesi, ha una sua funzione economica e gestionale, identificabile nel consentire al soggetto che presta i titoli di conseguire la possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell’investimento e senza ostacolare in alcun modo le scelte operative.

L’operazione, in genere, è sostanzialmente «neutrale» per il prestatario, che ottiene unicamente un vantaggio fiscale che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore, in quanto il contratto è di norma caratterizzata dall’assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla sua conclusione sia che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l’importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi distribuiti.

Diverso il caso in cui il contratto di stock lending risulti piuttosto finalizzato a consentire l’applicazione ai dividendi dell’art. 89 del T.u.i.r., con conseguente concorso alla formazione dell’imponibile nella sola misura del 5 per cento degli utili, ed a realizzare un indebito risparmio di imposta discendente dalla integrale deduzione dei costi di commissione, con conseguente variazione dell’imponibile Ires, che costituisce l’autentico fondamento del recupero a tassazione.

Ciò in quanto la fattispecie in oggetto realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell’un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché anche il contratto di stock lending è soggetto ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, T.u.i.r., restando il versamento della commissione costo indeducibile.

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