Nel caso in cui il contratto di finanziamento tra la banca e il cliente, a suo tempo stipulato da quest’ultimo e, quindi, accettato in tutti i suoi elementi, preveda una clausola risolutiva espressa, di scioglimento del rapporto, in ipotesi di inadempimento del pagamento delle rate del mutuo, deve ritenersi ragionevole il comportamento della banca che, di fronte ai reiterati inadempimenti del cliente e agli inutili tentativi di concordare la ristrutturazione del debito, ne faccia ricorso. La banca infatti, come impresa, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative che caratterizzano l’ordinamento creditizio, deve far fronte ai rischi connessi all’esercizio della sua attività, tutelando le ragioni di credito che gli competono non solo nel proprio interesse aziendale, ma anche in quello generale dei risparmiatori al buon funzionamento del mercato del credito.
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