Le volte che non sia lamentato il danno da deficiente informazione in quanto tale ma piuttosto quello che sarebbe stato possibile evitare se dell’informazione (in capo ad altri doverosa) il danneggiato avesse goduto, il danno rimane non risarcibile qualora la condotta omessa si riveli in concreto inessenziale alla produzione dell’evento dannoso, comunque altrimenti destinato all’accadimento (nel caso di specie, il cliente lamentava l’omissione, da parte della banca, della debita comunicazione concernente la “revoca del fido”, dalla quale sarebbe scaturita la segnalazione del nominativo del cliente nella C.R. ed il conseguente danno lamentato. Il Collegio, accertato che la segnalazione alla C.R. era successiva di oltre quattro mesi rispetto alla scadenza dell’impegno assunto dal Cliente di pagare il debito e dalla conseguente comunicazione del recesso dal contratto di apertura di credito inviatagli, ha ritenuto che la stessa abbia, in virtù dell’intervallo temporale successivamente riconosciuto al Cliente per l’adempimento, ampiamente rimosso dalla serie eziologica del danno lamentato l’essenzialità della pur diversa (e in effetti mancata) comunicazione inerente l’imminenza della registrazione dei dati in C.R.).
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