Deve ritenersi infondata la contestazione del cliente in ordine alla mancata ricezione della debita comunicazione concernente la “revoca del fido” da parte della banca laddove: a) la comunicazione concernente la “revoca del fido” risulta spedita con nota raccomandata all’indirizzo comunicato dal Cliente; b) l’annotazione dell’ufficio postale incaricato del recapito attesta la c.d. compiuta giacenza del plico e, così, l’attualità almeno formale dell’indirizzo del destinatario; c) la comunicazione è stata ricevuta, in ogni caso, altresì dal garante del Cliente; d) la comunicazione di “revoca dell’affidamento” è sopravvenuta all’impegno già assunto per iscritto dal Cliente di voler “provvedere alla chiusura del c/c e al relativo saldo”; e) l’adempimento in parola risulta viceversa da lui tardivamente eseguito; f) il saldo di conto corrente, peraltro, risultava, già alla scadenza mensile immediatamente successiva l’ultimo versamento operato, eccedente l’apertura di credito riconosciuta. Da tali premesse si desume che: da un lato, il potere di recesso dal contratto appare correttamente esercitato, atteso che – trattandosi di contratto sine die – il recesso è stato comunque preceduto da preavviso né questo ha tenuto dietro ad altro comportamento di acquiescenza sopra un maggiore importo del credito onde sarebbe potuto apparire, poi, arbitrario l’esercizio del potere di sciogliersi dal contratto; dall’altro, la comunicazione dell’intervenuto recesso è stata inviata con impiego della diligenza esigibile da parte della Banca.
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