Nel caso in cui il cliente contesti l’illegittimo protesto di un assegno, pur privo di provvista al momento della sua presentazione, lo stesso non può eccepire di aver fatto affidamento su un “comportamento tollerante” della banca consistente nell’addebito dell’assegno su un conto incapiente laddove i “riassunti scalare” degli estratti conto evidenziano utilizzi quasi sempre nei limiti del fido accordato.
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