Con riferimento ad assegni portati all’incasso, deve escludersi l’errore da parte del cassiere della banca nell’accredito sul conto corrente intestato alla società invece che su quello personale del suo delegato, intrattenuto presso la medesima banca, laddove: a) la distinta di versamento in conto corrente relativa a tale operazione di versamento titoli è stata sottoscritta dal delegato e riporta gli estremi del conto corrente intestato alla società; b) dall’esame degli assegni presentati dal delegato alla banca per l’incasso si evince come sul retro dei titoli, là dove gli stessi sono stati sottoscritti dal delegato per l’incasso, compare, in stampatello, la denominazione della società; c) tale dicitura è scritta in stampatello ed in caratteri grafici evidenti; d) posto che tale dicitura è, praticamente, sovrapposta alla firma apposta dal delegato per la girata per l’incasso, tale evidenza è tale da confermare non solo che l’ordine impartito fosse conforme a quello che risulta essere stato eseguito, ma anche che la volontà del delegato, all’atto della presentazione all’incasso degli assegni, fosse effettivamente quella di voler versare i medesimi sul conto della società. Peraltro, essendo tale soggetto delegato ad operare sul conto corrente che la società deteneva presso la Banca, una simile situazione di fatto appare certamente plausibile.
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