Deve ritenersi privo di poteri il soggetto che, all’atto della presentazione alla banca dei titoli di terzi per l’incasso, sottoscriva i titoli per l’incasso nella sua qualità di delegato ad operare per conto della società, laddove sia già intervenuta la cancellazione della stessa società. La delega ad operare sul conto corrente di un terzo titolare implica, infatti, nel rapporto con il titolare, un mandato ai sensi dell’art. 1703 e ss. cod. civ., il quale si estingue, ex art. 1722 n. 4 cod. civ., con la “morte del mandante”, cui è equiparabile, per analogia, la cessazione della società..
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