WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Cessione dei crediti in blocco ed oneri probatori per il cessionario

1 Marzo 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857 – Pres. Genovese, Rel. Terrusi

In materia di insinuazione al passivo del fallimento, la domanda di ammissione del credito con rango ipotecario comprende necessariamente in sé anche quella di ammissione in semplice chirografo, da considerare come subordinata in ragione del riferimento al mero accertamento del credito per la causale che lo caratterizza; cosicché su tale domanda il giudice del merito, ove anche ritenga l’ipoteca revocabile, è tenuto a pronunciare comunque, in base al principio di completezza di cui all’art. 112, primo comma, cod. proc. civ.

In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.


WEBINAR / 05 Luglio
e-IDAS2, contratti dematerializzati e firme elettroniche


Novità normative e problematiche attuali

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 19/06


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETENG

Offerte per iscrizioni entro il 29 agosto

Iscriviti alla nostra Newsletter