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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Limiti | Presupposto procedurali | Reclamo | Procedure sostitutive

Collegio di Milano, 29 aprile 2010, n.307

12 Giugno 2011

Gli artt. 4, comma 1°, e 5, comma 1° della Delibera del CICR e la Sez. VI, § 2 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, adottato con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 18 giugno 2009, dispongono che la presentazione del ricorso avanti l’ABF presupponga il preventivo esperimento della procedura di reclamo, rilevando a tal fine “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”. Ne consegue che né l’“Istanza al Prefetto per il riesame della propria posizione nei confronti delle banche”, né la domanda rivolta all’Ombudsman Bancario, sono tali da integrare procedure sostitutive del reclamo, e ciò perché le stesse non integrano una contestazione rivolta all’intermediario, bensì una domanda rivolta a soggetti terzi, rispetto alla Banca.


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