Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (nel caso di specie, l’Intermediario, riconoscendo l’errata applicazione di una penale nella gestione del conto corrente, provvedeva a rimborsare al cliente la somma già corrisposta a tale titolo. Ciononostante, il cliente insisteva per ottenere il risarcimento del danno per il disagio arrecato dal comportamento tenuto dall’Intermediario).
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