Con Provvedimento direttoriale n. 67800 dell’11 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi:
- del credito d’imposta in favore degli investitori, di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale, di cui all’articolo 26, comma 8, del Decreto Rilancio, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio
Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%), per le società che aumentino il capitale, la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.