L’IVASS ha aggiornato le proprie FAQ sugli adempimenti cui sono tenute le imprese con sede legale in un Paese SEE che intendono operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Di seguito si riporta il testo integrale dei nuovi chiarimenti.
L’impresa avente sede legale in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) che intende operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve rivolgersi all’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (cd. Autorità home).
L’accesso in Italia all’attività nei rami vita e danni nei suddetti regimi è quindi subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’Autorità home, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento europeo.
Se l’impresa intende esercitare i rami obbligatori 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), la comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Se si tratta di attività in regime di libertà di prestazione di servizi la comunicazione deve altresì includere il nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti, che deve risiedere in Italia.
Se l’impresa intende operare in regime di stabilimento deve nominare un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria; se la rappresentanza è conferita ad una persona giuridica questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica italiana, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate in Italia. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve, a sua volta, designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.
Il rappresentante di impresa operante in regime di libera prestazione di servizi è altresì munito di un mandato comprendente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
L’impresa deve rispettare le norme di interesse generale che individuano requisiti aggiuntivi rispetto alle disposizioni minimali previste dalle direttive europee, reperibili sul sito IVASS.