La revoca di affidamenti già concessi costituisce un momento di grande delicatezza non solo nell’esercizio della funzione bancaria, ma anche nella gestione dei rapporti con la clientela. Al fine di favorire le relazione fra intermediari e clientela, quindi, occorre che l’intermediario eserciti la più elevata vigilanza sulla gestione dei rapporti rispetto ai quali ha esercitato il suo diritto-dovere di revoca degli affidamenti pregressi, evitando soprattutto di fornire, al di là della loro corretta decodifica, informazioni contrastanti (nel caso di specie, l'intermediario, nell'indicare quale causale la generica dizione “spese d’istruttoria e gestione fido”, addebitava al cliente la somma relativa ai tassi applicati dopo la revoca dell’affidamento. In tale ipotesi, il Collegio ha ritenuto che, pur non potendo essere ricondotto alla generica dizione “spese d’istruttoria e gestione fido” un sicuro effetto giuridico, tantomeno un effetto contrastante con quello derivante dalla ricezione di una formale lettera di revoca, tale causale abbia sicuramente ingenerato confusione nella mente del cliente).
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