Le fonti istitutive dell’ABF e segnatamente l’art. 2, comma 6°, della Deliberazione CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”, prevedono che “non possono essere proposti ricorsi (all’ABF) inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. Tale formula deve essere intesa in senso ampio, escludendo la proponibilità all’ABF di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche c.d. impropria fra tali domande e controversie dedotte avanti l’AGO. Ciò posto, in caso di pendenza tra le parti di un giudizio civile vertente sulla opposizione al decreto ingiuntivo con cui la banca ha azionato il suo credito verso i ricorrenti stessi quali fideiussori di una società da essi controllata, deve ritenersi inammissibile il ricorso all’ABF avente ad oggetto la sussistenza o meno di un diritto di ritenzione della banca, il quale, pur non essendo stato dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo in astratto può essere disgiunto dal problema della debenza dei ricorrenti verso la banca a titolo di garanti del debito sociale.
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