Laddove la somma portata in compensazione dalla banca (relativamente al rapporto la cui efficacia è contestata dal ricorrente) ecceda il limite di Euro 100.000 stabilito per la cognizione dell’ABF, la controversia attinente a tale rapporto non può essere esaminata in questa sede e le parti debbono essere rimesse avanti il G.O. se intendono proseguire la loro disputa al riguardo.
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