Laddove l’intermediario, in data anteriore al fatto illecito di cui è stata vittima il cliente, abbia posto a disposizione della clientela un dispositivo di sicurezza informatica che genera delle password monouso che avrebbe permesso di evitare la frode di cui è stata vittima il cliente, doveva considerarsi onere di quest’ultimo provvedere al ritiro di tale dispositivo. Tale onere non viene meno laddove l’intermediario abbia avvisato che, in caso di mancato ritiro, esso avrebbe provveduto a sospendere la erogazione del servizio di home banking, posto che tale circostanza non può essere qualificata come adempimento di un altro obbligo di protezione, sia perché si trattava evidentemente di una riserva di esercizio di una facoltà e non già dell’assunzione di un obbligo, sia perché, dal punto di vista della protezione del cliente, si sarebbe trattato di una extrema ratio la quale essendo in contraddizione con il fondamentale principio di conservazione del contratto, avrebbe posto, qualora così intesa, non pochi problemi di validità.
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