La richiesta formulata nel ricorso relativa alla restituzione di somme indebitamente pretese dall’intermediario nell’ambito di un contratto di mutuo fondiario non può essere presa in considerazione in sede di ABF laddove risulti essere diversa da quella formulata nella precedente fase di reclamo, in violazione di quanto espressamente stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e servizi
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