Il comma 3 dell’art. 2-bis D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – secondo cui «I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data» – legittima espressamente il ricorso alla procedura di cui all’art. 118 TUB ai fini dell’adeguamento dei regimi commissionali. Tale disposizione speciale, infatti, consente, in forma espressa, l’utilizzo della procedura di ius variandi ai fini dell’adeguamento dei contratti in corso, dove per “adeguamento” deve intendersi non soltanto la modifica della clausola già esistente, bensì anche l’introduzione di una nuova disposizione che la sostituisca. Tanto premesso, deve ritenersi che il legittimo utilizzo dello ius variandi ex art. 118 TUB, attuato mediante comunicazione della proposta unilaterale di modifica cui non è seguito l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, renda in astratto efficace la clausola relativa all’“Indennità di Sconfinamento”, introdotta dalla banca nel nuovo sistema commissionale a soppressione della “commissione di massimo scoperto” in tutte le anteriori declinazioni (entro fido, oltre fido, per utilizzi in assenza di fido).
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