Non è ravvisabile alcun illecito di natura precontrattuale in capo alla banca (rottura delle trattative ovvero esito delle stesse che possa essere oggetto di contestazioni) laddove il contratto di mutuo sia stato concluso e tale contratto in sé non sia stato fonte di pregiudizi per la parte mutuataria, la quale, piuttosto, imputa alla banca il fatto di non averla avvisata circa l’esatta tempistica della operazione, tempistica essenziale per la stessa mutuataria al fine di chiudere un’operazione di cessione di azienda che essa aveva in corso con controparti terze. Il cliente, infatti, così come non può vantare un diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere una erogazione di credito, non può vantare un diritto alla conclusione positiva della trattativa nei tempi a lui congegnali.
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