WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Istruttoria | Responsabilità della banca | Limiti | Ritardo | Richiesta | Affidamento

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.390

12 Giugno 2011

Non è ravvisabile alcun illecito di natura precontrattuale in capo alla banca (rottura delle trattative ovvero esito delle stesse che possa essere oggetto di contestazioni) laddove il contratto di mutuo sia stato concluso e tale contratto in sé non sia stato fonte di pregiudizi per la parte mutuataria, la quale, piuttosto, imputa alla banca il fatto di non averla avvisata circa l’esatta tempistica della operazione, tempistica essenziale per la stessa mutuataria al fine di chiudere un’operazione di cessione di azienda che essa aveva in corso con controparti terze. Il cliente, infatti, così come non può vantare un diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere una erogazione di credito, non può vantare un diritto alla conclusione positiva della trattativa nei tempi a lui congegnali.


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter