L’intermediario non può procedere alla variazione dello spread relativo al tasso di interesse di un mutuo originariamente pattuito avvalendosi della ius variandi di cui all’art. 118 T.U.B., posto che, se si consentisse all’intermediario di variare lo spread a proprio piacimento, si finirebbe con il consentirgli di alterare unilateralmente e arbitrariamente quelle modalità di distribuzione del rischio contrattuale che sono state originariamente convenute al momento della stipulazione del contratto.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12