Deve ritenersi totalmente estranea alla competenza dell’ABF la doglianza avanzata dal ricorrente che prenda in considerazione aspetti che riguardano gli (eventuali) obblighi informativi gravanti sull’intermediario finalizzati a porre in grado il risparmiatore di compiere scelte di investimento pienamente consapevoli e che, dunque, devono essere ricondotti alla prestazione di servizi di investimento e non a quella dei servizi bancari (nel caso di specie, il ricorrente si lamentava del fatto che l’intermediario – nel comunicargli che, in merito ad alcuni titoli da lui posseduti, vi era la possibilità di aderire ad un’OPA – non gli avesse adeguatamente comunicato la possibilità che i titoli in questione potessero essere interessati da un’operazione di delisting, eventualità che lo avrebbe indotto ad aderire senza indugio all’OPA).
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