La richiesta di risarcimento da parte del cliente relativa al danno subito per l’applicazione di tassi di interesse e massimo scoperto eccedenti gli accordi intrapresi e comunque “eccessivi rispetto al normale andamento del mercato” deve ritenersi priva di fondamento. La determinazione dei tassi, entro gli obblighi e i limiti di legge, può infatti certamente essere influenzata da una serie di fattori assai variabili (tra i quali, a titolo di esempio, si annovera il rating creditizio della controparte, le politiche creditizie relative a comparti merceologici o l’ambito territoriale di appartenenza), ma tra questi non rientra il parametro valutativo del “normale andamento del mercato”.
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