La mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente determina l’inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto. Ne consegue che la mancata contestazione in termini degli estratti conto non impedisca al correntista di far valere l’inefficacia delle variazioni alle condizioni economiche praticate dalla banca con riguardo al contratto di conto corrente, in conseguenza del mancato rispetto delle regole comportamentali imposte alla banca dall’art. 118 TUB per i casi di modifica unilaterale della condizioni contrattuali.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12