Con Risposta n. 24 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento del volume riscaldato e contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante possa fruire, con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, delle maggiori agevolazioni previste dal Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento.
Con riferimento, invece, all’installazione dell’impianto fotovoltaico, ha continuato l’Agenzia, il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»
Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB
Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento […] |