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Giurisprudenza

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta patrimoniale

8 Marzo 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. III, 17 dicembre 2021, n. 46182 – Pres. Liberati, Rel. Mengoni

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La Terza Sezione ha ribadito l’orientamento consolidato in forza del quale “deve escludersi che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rimanga assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale”.

Nonostante la presenza di un nucleo comune consistente nel compiere condotte distrattive, anche simulate, sui propri beni, infatti, le due fattispecie non si pongono in relazione di specialità unilaterale ex art. 15 c.p.

Più precisamente, il rapporto rinvenibile fra il reato di cui all’art. 11 d. lgs. n. 74/2000 e art. 216 c. 1 n. 1 l. fall. (in caso di distrazione, concretizzatasi nel caso di specie in una cessione di ramo di azienda in pregiudizio delle garanzie dei creditori), è invero di specialità reciproca, stante la presenza di elementi c.d. specializzanti in entrambi i delitti: da un lato, l’art. 11 si caratterizza per il dolo specifico della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, a fronte del dolo generico previsto dall’art. 216; dall’altro, il novero dei soggetti attivi della fattispecie di bancarotta fraudolenta (l’imprenditore fallito) patrimoniale risulta più circoscritto rispetto a quello dell’illecito tributario, potendo quest’ultimo essere posto in essere da qualsiasi contribuente (in senso conforme, Sez. V, 10 novembre 2011, n. 1843; Sez. III, 20 novembre 2015, n. 3538).

La Corte, pertanto, nel dichiarare la sussistenza di un concorso formale fra le due fattispecie, aderisce all’orientamento secondo il quale si è in presenza di un concorso apparente di norme nelle sole ipotesi di specialità unilaterale (cfr., su tutte, Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164. Ammette invece anche l’operatività del principio di specialità bilaterale, purché per specificazione e non per aggiunta, Sez. Un., 22 giugno, 2017 n. 41588, con nota di G. Serra, Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni tradizionali e nuovi spunti interpretativi, in DPC, 11/2017, 173).

Infine, la terza sezione evidenzia come la presenza di un concorso formale non osti in ogni caso all’operatività del c.d. ne bis in idem processuale qualora una delle due fattispecie sia già stata giudicata in altro giudizio, a patto che in entrambi i procedimenti sia dato riscontrare la presenza di un medesimo fatto storico, da intendersi come corrispondenza storico naturalistica di condotta, evento e nesso causale (cfr. Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34665. La tesi dell’idem factum processuale è stata più di recente ribadita Dalla Corte Costituzionale nel noto caso Eternit bis, cfr. C. Cost., 21 luglio 2016, n. 200, con nota di P. Ferrua, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente, in CP, 1/2017, 78).

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