Deve escludersi l'applicabilità della disciplina dettata dagli articoli 117 e 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, riguardante i presupposti e le modalità di esercizio dello ius variandi da parte dell’intermediario, laddove la modifica sia stata determinata dall’esigenza di fornire una risposta alla richiesta di finanziamento avanzata dal cliente (e non derivante quindi, da una decisione unilaterale dell’intermediario) e sia stata specificamente accettata dallo stesso cliente con la sottoscrizione delle relative comunicazioni.
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