A differenza della rinuncia agli atti del giudizio – atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l’effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene – transazione – atto stragiudiziale di definizione della lite – non incide direttamente sul processo, determinandone l’estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere. Mentre la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del potere – dovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante, di tal che la domanda può essere riproposta in altro processo, diversamente avviene nella transazione, che appunto perché pone fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi, incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto.
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