La fideiussione prestata esclusivamente per motivi riconducibili al rapporto coniugale (e dunque all’affectio maritalis), vale a dire per il perseguimento di scopi e interessi che, con riguardo alla sfera giuridica del fideiussore (non professionista), non sono neppure indirettamente riconducibili all’esercizio di un’attività professionale del soggetto garantito, esclude l’estensione la figura del professionista c.d. “di riflesso” o “di rimbalzo”, ipotesi che si concretizza laddove la qualità di professionista del soggetto garantito si estenda alla persona fisica non professionista che presta la fideiussione. Tale soluzione, per altro, appare maggiormente coerente con la definizione di consumatore offerta oggi dal codice del consumo (art. 3, lett. a), che identifica la figura nella «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
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