Nel caso in cui l’assegno non abbia avuto di fatto circolazione, giacché il primo prenditore ne ha curato direttamente l’incasso, sia pure valendosi della cooperazione dell’intermediario presso cui aveva il conto corrente su cui ha versato l’assegno – la mancata levata del protesto non ha una incidenza pregiudizievole per il prenditore, giacché questi non perde il diritto di regresso contro il traente (diritto che poi altro non è – se si accede a quell’impostazione che esclude che nel rapporto tra emittente e primo prenditore l’assegno valga come titolo di credito – che il diritto al pagamento del credito originato dal rapporto che ha dato causa all’emissione del titolo). In ogni caso, è evidente che per poter chiamare l’intermediario a rispondere di un danno derivante dalla mancata levata del protesto il cliente deve, quanto meno, dimostrare di aver provato comunque a riscuotere il credito vantato verso il traente, che appunto resta esercitabile indipendentemente dalla mancanza di siffatta formalità, e di essersi visto rifiutare anche da questi il pagamento.
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