L’obbligo della banca di comunicazione del diritto di conversione del titolo (cfr. l’art. 1838 c.c. e l’art. 3, co. 2, delle condizioni generali predisposte dall’ABI in cui è espressamente previsto che “nel caso di esercizio del diritto di […] conversione di titoli […] la banca chiede istruzioni al cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto”) ha ad oggetto una comunicazione (recte: richiesta di istruzioni) che può assumere forma libera. Tuttavia, laddove il cliente abbia richiesto notizie al funzionario della banca circa i suoi titoli ed abbia ricevuto promessa, da parte di quest’ultimo, di una specifica risposta al riguardo, deve ritenersi insorto, in capo allo stesso cliente, il ragionevole affidamento che la banca avrebbe tutelato i suoi interessi e, se ve ne fosse stato bisogno, lo avrebbe avvertito per chiedergli istruzioni. La circostanza che ciò non sia avvenuto e che non vi sia prova del superamento del citato affidamento lascia ipotizzare una responsabilità contrattuale a carico della banca.
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