Con Risposta n. 161 dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi realizzati su edifici collabenti.
In particolare, l’Istante rappresenta di essere proprietario di un immobile all’interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che, laddove vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2 – edifici collabenti), il contribuente possa, al rispetto delle condizioni di legge, fruire del Superbonus.
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa), deve altresì essere comunicato ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che, sulla base di una dimostrazione fornita attraverso una relazione tecnica, nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti preesistenti. In tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.
L’Agenzia sottolinea inoltre che è possibile fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
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