Accertato che il contratto di conto corrente tra la banca ed il cliente ha quale unica finalità quella di consentire l’addebito del tantundem mensilmente restituendo in base al mutuo contratto dalle stesse parti, la modifica delle modalità di restituzione rateale del mutuo, per cui all’addebito in conto corrente si sostituisce il pagamento per cassa, comporta l’estinzione per mutuo dissenso di tale rapporto di conto corrente, il quale risulterebbe oltremodo privo di causa. Ne consegue che, a far data dalle concordate modifiche, devono ritenersi cessate le regole convenzionalmente applicabili e, dunque, correlativamente ingiustificato il comportamento dell’intermediario in ordine alla mantenuta opposizione alla richiesta liquidazione del rapporto di conto corrente, viceversa liquidabile senza ulteriormente imputare al conto de quo la produzione di importi accessori di derivazione convenzionale. Altresì, la banca è tenuta a rimborsare il cliente delle somme che lo stesso abbia già pagato a titolo di interessi e spese pretesamene maturati a debito successivamente alle stesse modifiche.c
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