In tema sottrazione di strumenti di pagamento elettronici, ed in particolare di furto di due carte bancomat con autorizzazione all’addebito su c/c cointestato, va imputata la responsabilità per colpa grave ai titolari della carte bancomat per violazione degli specifici obblighi di tempestiva denuncia e di custodia della carta e del codice PIN assunti all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Intermediario laddove gli stessi non solo abbiano conservato il codice PIN congiuntamente alle carte di debito, ma non abbiano provveduto a bloccare la medesima carta se non trascorsi diciassette giorni dall’intervenuta sottrazione. Sul punto, però, si deve affermare il concorso di responsabilità in capo all’Intermediario il quale: da un lato, a fronte della prima denuncia ed a fronte del blocco della carta di debito, non abbia verificato gli eventuali prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, sul quale ultimo venivano addebitati anche i prelievi della carta di debito bloccata tardivamente; dall’altro, a fronte delle denunce dei titolari della carta, abbia omesso quelle semplici verifiche che avrebbero permesso di verificare i prelievi contestati.
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