Con Risposta n. 61 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista dal Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per il rilascio dei visti di conformità per l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 121.
In particolare, l’istante dichiara di essere un consulente del lavoro e pertanto di essere abilitato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 per l’esercizio dell’opzione per la cessione di un proprio credito derivante da interventi rientranti nel Superbonus.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il visto di conformità è rilasciato ai sensi del citato articolo 35 dai soggetti sopra indicati dal comma 3 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 322 del 1998, i quali sono tenuti, nell’ambito dei controlli di finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell’articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio.
Con riferimento al citato comma 3, articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
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Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento […] |