Il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari e presenta una causa tipica la quale può avere rilevanza e finalità autonoma. Tuttavia la gestione di tale deposito può dare origine ad una serie variabile di rapporti, alcuni dei quali sono riconducibili alla prestazione di servizi di investimento. Laddove ricorra un’ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29.7.09, utilizzato per l’individuazione della disciplina di trasparenza applicabile al “prodotto composto”. Ciò premesso, nel caso in cui la vertenza abbia per oggetto la ritardata esecuzione di un ordine di trasferimento da un deposito ad un altro, si tratta di prestazione tipica inerente al contratto di deposito titoli e non già alla gestione dei titoli come strumenti finanziari. In simile contesto non si può negare la prevalenza delle finalità di deposito e custodia, non avendo rilievo la finalità di investimento. Pertanto deve essere affermata la competenza dell’ABF.
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