L’accollo cumulativo di mutuo soggiace alla disciplina sulla trasparenza dei contratti prevista dagli artt.117 e 119 TUB, dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003, e dalle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia in materia. La disciplina, nel suo complesso, è finalizzata a chiarire al cliente della banca le condizioni economiche dei contratti posti in essere con l’intermediario, non solo al momento della conclusione del contratto stesso, ma anche successivamente nel corso dell’esecuzione. A tal fine l’art. 119 stabilisce che nei contratti di durata gli intermediari forniscano per iscritto al cliente almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione periodica è effettuata con invio o consegna di un rendiconto e del “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali; tale documento deve essere datato e progressivamente numerato, il suo contenuto aggiorna quello unito al contratto e deve riportare tutte le condizioni in vigore, anche nel caso esse siano variate rispetto alla comunicazione precedente, o siano state modificate in senso favorevole al cliente. Ne consegue che, laddove addebiti al mutuatario spese per l’operazione di accollo non previste nell’ultimo documento di sintesi trasmesso, costituendo tale documento la fonte più aggiornata degli impegni di natura economica che il mutuatario stesso doveva adempiere nei confronti della banca, l’intermediario sarà tenuto a rimborsare al mutuatario quanto addebitatogli.
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