Le disposizioni in materia di ABF devono essere intese nel senso che l’Organo decidente può conoscere anche le controversie riguardanti le trattative precontrattuali – tra cui in particolare quelle concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza – indipendentemente dall’effettiva conclusione del contratto. Infatti, anche se il tenore letterale della delibera 28 luglio 2008 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) – la quale definisce il cliente come “il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari” – sembrerebbe escludere ogni possibilità di valutare la cd. “responsabilità precontrattuale”, tuttavia, nel contesto di un quadro normativo concernente la trasparenza della condizioni contrattuali (titolo VI TUB), che tutela il consumatore anche nella fase delle trattative, sembrerebbe contraddittorio non estendere il sindacato dell’ABF pure alle ipotesi di responsabilità precontrattuale.
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