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Lavoratori impatriati: dall’AE le modalità d’esercizio dell’opzione per la proroga

4 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 03 marzo 2021, n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a definire le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del predetto decreto-legge.

Il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50 per cento del reddito ovvero del 10 per cento in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3- bis.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 2 settembre 2015, n. 147, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019.

In particolare, l’opzione può essere esercitata mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

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