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Dossier

Responsabilità della banca | Centrale rischi finanziari private | Segnalazione | Obbligo di preventiva informazione

Collegio di Roma, 15 marzo 2010, n.126

11 Giugno 2011

Il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti”, se distingue sotto il profilo della qualità o meno di consumatore del segnalato per quanto concerne il numero delle rate non pagate che giustificano la segnalazione e l’accessibilità dei dati (una per il non consumatore, ex art. 4, comma 6, lett. b, n. 2 e due per il consumatore, ex art. 4, comma 6, lett. b, n. 1), non fa alcuna distinzione per quanto concerne il necessario, preventivo, avviso da darsi al debitore circa l’imminente registrazione dei dati nei sistemi informativi creditizi, specificando altresì che soltanto trascorsi quindici giorni dal ridetto avviso la segnalazione potrà essere resa accessibile (art. 4, comma 7). In tale chiaro contesto deontologico, il mancato preavviso al cliente della registrazione del proprio nominativo impedisce l’accessibilità a terzi della stessa, dal che la messa a disposizione della notizia costituisce chiara violazione del Codice deontologico e i danni provocati da tale illegittima messa a disposizione devono essere risarciti.


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