Laddove dalla documentazione fra le parti emerga che alcune condizioni economiche relative ai rapporti di conto corrente e di amministrazione e custodia dei titoli siano state oggetto di specifica trattativa e fissate, in misura derogatoria rispetto agli schemi contrattuali standard, in due comunicazioni indirizzate dal responsabile della filiale al cliente (e ciò anche se, nei formulari utilizzati per la sottoscrizione dei contratti e nei rispettivi documenti di sintesi, le clausole “derogate” non sono state cancellate, né rettificate in conformità a quanto stabilito nelle suddette comunicazioni), le clausole aggiunte sulla base di specifiche trattative tra le parti prevalgono, ex art. 1342 c.c., su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non siano state cancellate.
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