Il pagamento dell’assegno bancario effettuato dalla banca trattaria in esecuzione di una disposizione (il c.d. ordine di pagamento) impartita dal traente, è assoggettato ai principi che regolano l’esecuzione, da parte della banca, degli incarichi ricevuti dal cliente (art. 1856 c.c.). Ne consegue che l’art. 38, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, il quale esonera il trattario dal dovere di accertare l’autenticità delle firme dei giranti, non lo libera dall’obbligo di adempiere con diligenza i doveri derivanti dalla convenzione instaurata con il correntista, doveri ai quali è da ricondurre un obbligo di protezione dell’altro contraente, ricomprendente il controllo esteriore di genuinità degli assegni tratti sul conto del cliente. La diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella “particolarmente qualificata” dell’accorto banchiere, vale a dire di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza. Tali principi valgono non solo per l’ipotesi in cui l’assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella in cui l’assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12