Nel caso in cui il contratto per il rilascio della carta di credito preveda per il titolare uno specifico obbligo di utilizzo personale, vietando in modo espresso ogni ipotesi di cessione o autorizzazione all’uso da parte di terzi, con conseguente responsabilità a suo carico per ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della carta, il titolare della carta ha l’obbligo di custodirla diligentemente e, qualora fosse negligente in tale custodia, risponderebbe nei confronti della banca per le somme dalla stessa erogate a soggetti terzi (nel caso di specie, il cliente aveva fornito il numero della propria carta di credito ad un amica affinché acquistasse presso un’agenzia viaggi una vacanza organizzata, così espressamente violando la disciplina contrattuale relativa agli obblighi di custodia nonché il divieto di cessione della carta di credito, accettando, inoltre, che sulla stessa venissero addebitate le spese effettuate dall’incaricato).
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