In materia di mutuo fondiario, laddove l'intermediario eccepisca che, successivamente alla stipula del mutuo, siano state state introdotte a mezzo Foglio Informativo delle "spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono" aggiuntive rispetto a quelle contrattualemnete stabilite, occorre verificare la sussistenza di un apposito ius variandi previsto contrattualmente in favore dell'intermediario. A tal fine risultano irrilevanti le previsioni contenute nel suddetto Foglio Informativo, le quali non appaiono in alcun modo integrative del contenuto negoziale che vincola le parti (nel caso analizzato, il Collegio ha ritenuto indebite le “spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono” reclamate e percepite dall’intermediario in ragione del mancato rispetto del piano di ammortamento del mutuo e del piano di rientro dell’esposizione debitoria che era stato concordato sul presupposto che dal contratto di mutuo (e dal relativo “capitolato”) emergeva come lo ius variandi fosse stato previsto solo con riferimento alle spese connesse alla restrizione o cancellazione di ipoteca).
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