Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono all’art. 4 che “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”. Il punto di riferimento è quindi oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente. Deve quindi considerarsi inammissibile il ricorso avente ad oggetto un’operazione risalente al 2002 (estinzione del c/c) per la quale il cliente presenta reclamo nel 2009 sostenendo di aver appreso dell’estinzione del c/c nell’agosto del 2009.
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