Deve affermarsi ex artt. 1176 e 1710 cod. civ. la responsabilità contrattuale della banca che, tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato quest’ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l’esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente (c.d. benefondi), configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all’inadempimento dell’obbligo di diligenza a carico dell’istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell’attività bancaria” (nel caso di specie, la banca, contattata dal venditore per verificare l’eventuale pagamento, a mezzo assegno bancario, del corrispettivo concordato per la vendita, al fine di procedere, successivamente, alla consegna dei mobili compravenduti, confermava, tramite un proprio dipendete, l’esito positivo del citato titolo di credito, inducendo così il venditore a consegnare i mobili nella convinzione che fossero stati pagati).
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12